Art. 25.
(Norme per la stipula di contratti per appalti e forniture).

      1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione generale del SIS per la stipulazione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 57. Con il medesimo regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e

 

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che possono essere autonomamente assunti dall'AE e dall'AI.